Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato  (C.F.  80224030587),
presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via  dei  Portoghesi,  12
per   il   ricevimento   degli   atti,   fax   06.96514000   e    pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la Provincia autonoma di Bolzano-Alto  Adige,  in  persona
del presidente pro tempore, con sede  a  Bolzano  in  piazza  Silvius
Magnago n. l, cap 39100, pec:  anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it
-  adm@pec.prov.bz.it  per   la   dichiarazione   dell'illegittimita'
costituzionale della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16  della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, pubblicata nel B.U.R. n. 51
del 23 dicembre 2020, recante:  «legge  di  stabilita'  provinciale»,
relativamente all'art. 6 e alla tabella E. 
    La legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige  n.
16/2020, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6  e  alla
ivi  richiamata  tabella   E,   presenta   profili   d'illegittimita'
costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
I) Violazione dell'art. 81, terzo comma, della  Costituzione  nonche'
degli articoli 4, 5,  8,  9  e  83  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 
    1. L'art. 6 della legge provinciale  n.  16/2020,  relativo  alla
«Copertura finanziaria», cosi'  prevede:  «1.  Alla  copertura  degli
oneri per complessivi 167.417.460,45  euro  a  carico  dell'esercizio
finanziario  2021,  174.675.142,68  euro  a   carico   dell'esercizio
finanziario  2022  e  783.645.926,11  euro  a  carico  dell'esercizio
finanziario 2023, derivanti dall'art. 1, commi  1  (tabella  A)  e  3
(tabella C), della presente  legge,  si  provvede  con  le  modalita'
previste dalla tabella E.». 
    2. Il trascritto art. 6 rinvia alla tabella E  per  la  copertura
degli oneri derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e  3  (tabella
C) della legge in parola, ivi prevedendo che la copertura stessa  sia
attuata,  tra  l'altro,   attraverso   la   riduzione   della   spesa
obbligatoria per un importo di circa 108,1 milioni di euro per l'anno
2022. 
    3. La tabella A autorizza le spese relative a interventi previsti
da norme provinciali, regionali, statali o europee,  ai  sensi  della
lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato  concernente
la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la tabella C indica gli  importi
da iscrivere in bilancio in relazione alle  autorizzazioni  di  spesa
recate da leggi che dispongono spese  a  carattere  pluriennale,  per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e successivi,  ai  sensi  della
lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato  concernente
la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
    4.  La  tabella  E  della  legge  provinciale  in  disamina,  nel
prevedere la «Copertura degli  oneri  relativi  agli  esercizi  2021,
2022, 2023», indica. tra l'altro, a parziale  copertura  degli  oneri
complessivi  per  l'anno  2022  (pari  a  euro  174.675.142,68),  una
«Riduzione  della  spesa  obbligatoria»  per  l'anno  2022  di   euro
108.103.480,85. 
    5. Tale riduzione e'  stata  prevista  in  assenza  di  esplicita
riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. 
    6. Ne discende che l'art. 6 della legge provinciale n. 16/2020 e'
in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione,  secondo
cui «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai  mezzi
per farvi fronte», al cui rispetto e' pacificamente tenuta  anche  la
Provincia autonoma di Bolzano - anche in  virtu'  delle  disposizioni
dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - in attuazione del
quale l'art. 19, comma 2,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
stabilisce  che  «ai  sensi  dell'art.   81,   terzo   comma,   della
Costituzione, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono tenute a indicare la copertura  finanziaria  alle  leggi
che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della  loro  finanza  e
della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso  il
conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse
attribuite.  A  tal  fine  utilizzano  le  metodologie  di  copertura
previste dall'art. 17.». 
    La metodologia di copertura, non rispettata dall'art. 6  e  dalla
richiamata tabella E della legge provinciale n. 16/2020,  impone  che
«La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori
oneri,  ovvero  minori   entrate,   e'   determinata   esclusivamente
attraverso le  seguenti  modalita':  ...  b)  mediante  riduzione  di
precedenti autorizzazioni legislative di spesa. ...» (art. 17,  comma
l, lettera b), legge n. 196/2009). 
    7. Le disposizioni normative  provinciali  impugnate  violano  il
suddetto  principio  costituzionale,  esorbitando,  altresi',   dalle
competenze  riconosciute  dallo  Statuto  speciale   al   legislatore
provinciale. 
    8. In proposito, l'art. 4 e l'art. 5, in combinato  disposto  con
gli articoli 8 e 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
670/1972, stabiliscono che la  potesta'  legislativa  delle  Province
autonome sia esercitata «in armonia con la Costituzione e i  principi
dell'ordinamento giuridico  della  Repubblica»,  sicche'  la  mancata
copertura finanziaria delle  spese  di  cui  alla  legge  provinciale
costituisce  senz'altro  una  disarmonia  rispetto  al  principio  di
copertura  delle  spese  disposte  per  legge  e   ai   principi   di
contabilita' pubblica di cui  all'art.  81  della  Costituzione,  che
configura altresi' una manifesta violazione dell'art. 83 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo cui «La  regione
e le province adeguano la propria normativa alla  legislazione  dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.». 
    La rimodulazione delle spese obbligatorie, per l'appunto, non  e'
avvenuta in conformita' al sistema di contabilita' pubblica, a cui la
Provincia autonoma e' vincolata ad attenersi in virtu' delle invocate
norme  statutarie.  Infatti,  la  Provincia  ha  ridotto   le   spese
obbligatorie in maniera del tutto generica  nell'Allegato  E  citato,
senza individuare specificamente la legge autorizzativa  della  spesa
obbligatoria e, tanto  meno,  provvedendo  a  ridurre  le  precedenti
autorizzazioni legislative di spesa obbligatoria, come invece  impone
l'art. 17, legge n. 196/2009. 
    Va  segnalato  qui,  infine,  che   il   presente   giudizio   di
costituzionalita' e' strettamente connesso all'altro, contestualmente
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, sulla legge n. 17
del 22 dicembre  2020,  relativa  al  bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.